Descrizione

Sono considerati accessi le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico e le immissioni per i veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico. Detti accessi sono considerati passi carrabili se costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli o smussi lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli.

 

In caso di passo carrabile la revoca della concessione e la rimozione del cartello di divieto di sosta potrà avvenire solo dopo il ripristino del marciapiede o del manto stradale; con l'atto di revoca, sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale, saranno impartite le opere necessarie  per il ripristino dello stato dei luoghi. Dell'ultimazione degli interventi dovrà essere informato l'Ufficio Polizia Amministrativa, che predisporrà verifica in loco.
Per quanto concerne gli accessi a raso, cioè quelli che non presentano le caratteristiche di passo carrabile, dovrà essere richiesta comunque autorizzazione ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada. In sede di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione di accesso, l'utente potrà richiedere  il rilascio del cartello di divieto di sosta, fatto che determinerà l'obbligo di corresponsione del tributo. In caso di revoca dell'autorizzazione di accesso, se in possesso di cartello di divieto di sosta, se utilizzati ancora per lo stazionamento dei veicoli, dovranno comunque mantenere l'autorizzazione di accesso ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada e con la revoca della concessione, restituire il cartello di divieto di sosta. Se al contrario non saranno più utilizzati da veicoli, con l'atto di revoca dovrà essere riconsegnato concessione e cartello di divieto di sosta.
Importante:  L'art. 44 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada definisce accesso anche le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico, pertanto anche in questa casistica dovrà essere richiesta l'autorizzazione per accesso ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada.

Modalità di richiesta

  • Primo rilascio: istanza in bollo, presentata tramite apposito servizio online.Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, la concessione potrà essere rilasciata solo dopo il pagamento della prima rata o della rata unica del canone al concessionario STEP 
  • Cambio di titolarità della Autorizzazione/concessione: il nuovo intestatario ha 30 giorni di tempo per presentare apposita comunicazione per voltura tramite apposito servizio online.
  • Revoca: presentata tramite apposito servizio online.

Ai sensi vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, la concessione potrà essere volturata o revocata solo se in regola con i pagamenti del canone al concessionario STEP 

Requisiti del richiedente

Privati cittadini, aziende, enti o associazioni, proprietari o titolari di altro tipo di godimento dell’immobile, Amministratori di condominio.

Documentazione da presentare

Per utilizzare il servizio online occorre disporre di credenziali SPID o CIE o CNS.

Le credenziali SPID o CIE possono essere rilasciate da soggetti autorizzati, tra cui anche il Comune di Bagno a Ripoli

  • Per il rilascio di nuova autorizzazione occorre:
  1. Dati dell'intestatario della nuova autorizzazione;
  2. Eventuale delega alla presentazione della domanda, se questa è presentata a nome e per conto di un soggetto diverso;
  3. Localizzazione dell'accesso (via, numero civico e dati catastali) e le dimensioni dell'accesso;
  4. foto documentazione relativa all'accesso.
  • Per la voltura/revoca della concessione occorre:
  1. Dati dell'attuale concessione (numero, data e indirizzo)
  2. foto documentazione relativa all'accesso;
  3. essere in regola con i pagamenti relativi al Canone Unico Patrimoniale (concessionario STEP - vedi sezione "contatti").

Costi

Nuova autorizzazione:

  • Imposta di bollo di € 16,00 da pagare all’interno della presentazione online della domanda;

Dopo l'accettazione della domanda:

  • imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio del documento;
  • pagamento dell'importo di  € 8,50 relativo al costo per il cartello di divieto di sosta (se richiesto nella domanda);
  • pagamento del Canone Unico Patrimoniale (concessionario STEP - vedi sezione "contatti").

Questi pagamenti saranno effettuati dopo comunicazione dell'ufficio accedendo all'area personale e utilizzando PagoPA.

Tempi

60 giorni dalla presentazione della richiesta

Informazioni

Se la strada é di proprietà regionale o provinciale:

  • se ubicata all'interno del centro abitato occorre ottenere preventivamente il nulla-osta della Città Metropolitana di Firenze, che può essere richiesto autonomamente presso gli uffici della stessa;
  • se ubicata fuori centro abitato il procedimento è di sola competenza della Città Metropolitana di Firenze.

In caso di apertura di nuovi accessi o modifiche di quelli già autorizzati dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva all'Ufficio Viabilità la quale costituisce atto presupposto per il  titolo edilizio e l'esecuzione dei lavori, per i quali dovrà essere seguita la procedura prevista dalla normativa vigente.

Riferimenti e contatti

Ufficio
AREA 5 – Suap - Sviluppo economico, beni e attività culturali
Referente
Cristina Bencini
Responsabile
Silvia Bramati
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
0556390247
E-mail
cristina.bencini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

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