Procedura per il rilascio dei tesserini di hobbista/operatori dell’ingegno
La L.R. Toscana 62 del 23.11.2018 “Codice del Commercio” è stata recentemente integrata e modificata dalla L.R. Toscana 68 del 23 luglio 2020 prevedendo una nuova disciplina relativamente alle iniziative degli hobbisti.
Le nuove disposizioni introdotte dall’art.40-bis prevedono, in particolare, l'utilizzo per gli hobbisti di un tesserino di riconoscimento della durata di un anno dalla data del rilascio, all'interno del quale saranno apposte fino a 6 vidimazioni per la partecipazione alle manifestazioni sul territorio regionale.
La Giunta Regionale, con Decisione n. 248 del 23/10/2020, ha dato mandato agli uffici di avviare la procedura per il rilascio dei tesserini di hobbista/operatori dell’ingegno, necessaria per la partecipazione alle iniziative in ambito regionale per le iniziative a partire dall’anno 2021.
La domanda,per le persone residenti nel comune di Bagno a Ripoli, potrà essere trasmessa in modalità on line, con oggetto "TESSERAMENTO HOBBISTI 2021", via pec all’indirizzo comune.bagno-a-ripoli@postacert.tocana.it o presentando il modello di istanza debitamente compilato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico p.zza della Vittoria n. 1. Sulla stessa essere apposta marca da bollo secondo il valore vigente.
A seguito della presentazione dell'istanza l’Ufficio Polizia Amministrativa consegnerà il tesserino all’interessato, o a suo delegato munito di delega, previo presentazione di foto tessera e ulteriore marca da bollo secondo il valore vigente, che verranno apposte sullo stesso.
Si ricorda inoltre che, come previsto dalla normativa regionale, ciascun hobbista:
ogni volta che parteciperà ad un evento sul territorio regionale dovrà far vidimare il tesserino personale dall’ufficio competente per territorio (dove si svolge la manifestazione);
Per completezza di informazione si sottolinea l'importanza di prendere visione dell'art.40 della Legge Regionale Toscana 62/2018, come modificata dalla L.R. 68/2020, inerente le attività consentite, che al fine di semplificare la procedura degli interessati, si riporta di seguito per intero:
1) nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00 per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
2) Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
3) Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4) Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
5) Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
6)La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
a) le generalità e la fotografia del partecipante ;
b)un numero pari di spazi per la vidimazione non superiore a sei.
7) Il tesserino deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
8) Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
9) Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.
10) Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 11.