Commercio in sede fissa - sospensione
Modalità di richiesta
L'interessato (sia persona fisica che giuridica) dovrà presentare al Comune una comunicazione di sospensione dell'attività commerciale, con l'indicazione del numero, della data del rilascio e del settore merceologico dell'autorizzazione amministrativa oggetto della sospensione.
Tale comunicazione deve essere precedente alla sospensione e deve indicare il termine di decorrenza e la durata della stessa sospensione.
L'interessato deve comunicare la riattivazione dell'attività sospesa.
In caso contrario, l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione nei termini previsti dalla legge.
Requisiti del richiedente
Essere titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio in sede fissa oggetto della sospensione di attività.
Informazioni
La comunicazione di sospensione attività è obbligatoria quando il periodo supera i 30 giorni, pena l'applicazione delle sanzioni.
Il periodo massimo di sospensione dell'attività è di un anno, salvo proroga eccezionale concessa dal Sindaco a tempo indeterminato.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- AREA 5 – Suap - Sviluppo economico, beni e attività culturali
- Referente
- Cristina Bencini
- Responsabile
- Silvia Bramati
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 0556390247
- Fax
- 0556390267
- cristina.bencini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca sul link esterno
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