Convivenza di fatto - dichiarazioni
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Appuntamenti Sportello Anagrafe
Descrizione
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda:
- sia coppie dello stesso sesso sia di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana sia straniera, residenti in Italia (sono quindi esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all’Aire-Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
- persone unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli)
- coabitanti e aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune
Modalità di richiesta
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione può essere resa:
- presentandosi direttamente allo sportello, senza necessità di appuntamento, in orario di apertura e muniti di un documento di identità valido
- tramite la compilazione e sottoscrizione di entrambi i conviventi del modulo “Dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto” e la sua trasmissione, con copia dei documenti di identità validi di entrambi i dichiaranti, all’Ufficio Anagrafe con una delle seguenti modalità:
- per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- posta elettronica certificata – comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (solo da Pec)
- servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;
- consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi link esterno per gli orari di apertura al pubblico)
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza sia in un momento successivo.
I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità.
Copie dell’accordo, delle sue eventuali modifiche e/o della sua risoluzione devono poi essere trasmesse all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso del convivente
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica; i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica)
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempre ché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione. In questo caso, però, la convivenza di fatto dovrà essere tempestivamente comunicata al nuovo Comune di residenza.
Tempi
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto viene registrata negli archivi anagrafici entro due giorni. L’ufficio ha poi 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, e inviare eventuali richieste di integrazioni o contestazioni. Decorsi i 45 giorni senza alcuna comunicazione (silenzio-assenso), la pratica si può considerare conclusa positivamente.
Modalità di fruizione
L’Ufficio Anagrafe, successivamente alla conclusione della pratica, può rilasciare, dietro richiesta, un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
Informazioni
Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare (in forma scritta e autografa) l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo da due a cinque anni, a seconda della durata della convivenza e della presenza o meno di figli minori o disabili del convivente superstite.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Diritto all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare
Al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
È estesa al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del Codice Civile: "in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 del Codice Civile non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato, i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.
Avvertenze
I cittadini stranieri devono dimostrare di essere di stato civile libero. La dimostrazione deve avvenire tramite presentazione di idonea documentazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese.
Normativa di riferimento
Legge 20 maggio 2016 n. 76, riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Servizi Demografici
- Referente
- Stefano Franchi - Barbara Giuntini - Maila Lanzini - Barbara Magheri - Simona Meriggi - Paola Mori - Petra Snijders
- Responsabile
- Antonella Biliotti
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 055
- Fax
- 055 6390267
- servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno
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