Descrizione

I coniugi interessati a raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio possono comparire direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo, come previsto dall’art. 12 della Legge n. 162/2014. L'assistenza di un avvocato per ciascuna delle parti è facoltativa.

L’accordo raggiunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune è equiparato ai provvedimenti giudiziali.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile o religiosa
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • residenza di uno dei coniugi

Modalità di richiesta

Entrambi i coniugi devono trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile il modulo dichiarazione sostitutiva_separazione-divorzio (presente nella sezione modulistica e documentazione), debitamente compilato e corredato del proprio documento di identità, con le seguenti modalità:

  1. per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
  2. posta elettronica certificata – comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it  (solo da Pec)
  3. servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;
  4. consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi link esterno per gli orari di apertura al pubblico)

Requisiti del richiedente

È possibile usufruire di tale modalità semplificata solo nei casi in cui non siano presenti:

  • figli minori di entrambi i coniugi
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
  • l’interesse a stipulare patti di trasferimento patrimoniale (è prevista la sola possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento)

In tutti gli altri casi, vedasi la scheda collegata Divorzio – Separazioni e Divorzi assistita da avvocati

Iter procedura

L’Ufficiale di Stato Civile verificherà la possibilità di procedere, esaminando le dichiarazioni rese e/o acquisendo d’ufficio l’eventuale documentazione necessaria, quindi concorderà con le parti due appuntamenti distinti, a distanza di almeno 30 giorni l’uno dall’altro, nei quali le parti dovranno essere entrambi presenti (non è ammessa la procura) per rendere la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Al primo appuntamento viene redatto e sottoscritto l'atto contenente l'accordo; i coniugi dovranno poi presentarsi al secondo appuntamento a firmare la conferma per renderlo valido; la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

In caso di conclusione di accordo di separazione, trascorsi 180 giorni, può essere attivata una nuova procedura per l’ottenimento del divorzio, che dovrà ripartire dalla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva e la convocazione dei coniugi per ulteriori due appuntamenti, con le stesse modalità sopra descritte.

L’Ufficiale di Stato Civile trascriverà l’atto sui registri di Stato di Civile, apporrà o farà comunicazione per le annotazioni sull’atto di matrimonio e, a completamento dell’iter del divorzio, le annotazioni sugli atti di nascita dei coniugi, aggiornerà quindi il nuovo stato civile degli stessi in anagrafe, se residenti nel Comune, o lo trasmetterà al/ai loro comune/i di residenza.

Costi

Diritto fisso di € 16,00 da versare all'ufficiale di Stato Civile al momento del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell'atto contenente l'accordo.

Tempi


Modalità di fruizione

Rilascio del certificato / estratto di matrimonio con avvenuta apposizione dell’annotazione di separazione o divorzio. Per ulteriori informazioni sul rilascio dei certificati, consultare la sezione Schede Collegate Certificati / Estratti di Stato Civile.

Avvertenze

Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi comporterà in ogni caso la mancata conferma dell'accordo. Per giungere alla separazione/divorzio, dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizi Demografici
Referente
Stefano Franchi - Barbara Giuntini - Maila Lanzini - Paola Mori - Petra Snijders - Simona Meriggi
Responsabile
Antonella Biliotti
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
055 055
Fax
0556390267
E-mail
servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
Clicca sul link esterno

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