Informazioni

Dati validi fino al 31/12/2011

Le aliquote per l'anno 2011 sono:

  • 5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, così come disposto dal penultimo comma dell'art. 9 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici).

Si applica inoltre l'aliquota ridotta del 5,5 per mille, ma senza detrazione, alle seguenti unità immobiliari, così come disposto dal regolamento comunale:

  1. all'abitazione posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti nel confine limitrofo, che costituisce, con l''unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario
  2. all'abitazione locata dal proprietario con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale
  3. all'abitazione posseduta per quota parte a titolo di proprietà o di usufrutto con altri familiari, che la utilizzano come abitazione principale, da soggetto che abita in affitto a condizione che lo stesso non possieda altre unità immobiliari adibite ad abitazione principale
  4. all'abitazione non locata, ma non a disposizione del proprietario, in quanto interessata da provvedimento di esecuzione immobiliare, a condizione che la stessa costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dai componenti il nucleo familiare (non si considera l'eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n. 1 C/2, pertinenziali all'abitazione principale) e che sia utilizzata come abitazione principale una volta acquisito il possesso. Nei casi sopra elencati, lo status di abitazione principale deve risultare da un'AUTOCERTIFICAZIONE del contribuente, da presentare entro il 31/12 relativo all'anno oggetto d'imposta, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione; non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Le autocertificazioni producono la loro efficacia anche per gli anni successivi e non vanno ripresentate, sempre che non si verifichino modifiche nei dati e negli elementi dichiarati, nel qual caso decadono; in tale circostanza, il soggetto passivo è tenuto a dare comunicazione scritta dell'eventuale variazione entro il 31/12 relativo all'anno in cui la stessa si è verificata
  • 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi non locati da almeno 2 anni, come sotto descritti
  •  9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell''art. 2, comma 4, della Legge n. 431 del 09/12/1998, ritenendo per tali non solo l'alloggio sfitto (cioè non ammobiliato e senza consumi di utenze), ma anche l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi e tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto come seconda casa

Per approfondimenti si rinvia al Regolamento Ici. Per visualizzare il Regolamento cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Settore Risorse Tributarie
Referente
Eleonora Turrini
Responsabile
Dr. Dario Navarrini (Funzionario Responsabile)
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
055 6390258 - 055 6390273
Fax
055 6390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
Clicca su link esterno

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