Ici -detrazione per abitazione principale
Informazioni
Dati validi fino al 31/12/2011
La detrazione sull'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) per abitazione principale per il 2011 è di Euro 139,44.
Per abitazione principale, ai fini del riconoscimento della detrazione Ici, si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Si considera, altresì, abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione - oltre all'aliquota ridotta - l'abitazione concessa in uso gratuito a soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale verificate ai sensi delle normative comunali in materia dall'Ufficio Assistenza e/o dal Comando di Polizia Municipale, e utilizzata in esclusiva dai medesimi come abitazione principale.
Nel caso sopra illustrato, lo status di abitazione principale deve risultare da un'autocertificazione del contribuente, da presentare entro il 31/12 relativo all'anno oggetto d'imposta, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione; non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
La detrazione per abitazione principale per il 2011 è elevata a euro 154,94 limitatamente ai soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
- essere residenti nel Comune di Bagno a Ripoli
- essere proprietari, il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare su tutto il territorio nazionale unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (non si considera l'eventuale possesso di n. 2 C/6 e di n. 1 C/2, pertinenziali all'abitazione principale)
- il reddito imponibile Irpef del nucleo familiare per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore ai valori di seguito indicati:
- per una persona: euro 14.502,11
- per due persone: euro 18.334,22
- per tre persone: euro 22.207,65
- per quattro persone: euro 26.081,07
- per cinque persone: euro 29.954,50
- per sei persone: euro 33.827,93
- per ogni persona in più si aggiungono: euro 2.582,28 - l'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione annuale da parte dei contribuenti interessati dell'autocertificazione attestante i dati personali del soggetto passivo d'imposta, la composizione del nucleo familiare, la classe di accatastamento dell'immobile, i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello d'imposizione
In ogni caso, la presentazione dell'autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all'anno oggetto d'imposta.
Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
N.B. Fino al 2006, la detrazione di euro 154,94 era riservata, in presenza delle condizioni di cui sopra, ai soli soggetti pensionati o coniugati con pensionati.
In ogni caso, la presentazione dell'autocertificazione scade entro il 31 dicembre relativo all'anno oggetto d'imposta. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Le autocertificazioni producono la loro efficacia anche per gli anni successivi e non vanno ripresentate, sempre che non si verifichino modifiche nei dati e negli elementi dichiarati, nel qual caso decadono; in tale circostanza, il soggetto passivo è tenuto a dare comunicazione scritta dell'eventuale variazione entro il 31/12 relativo all'anno in cui la stessa si è verificata.
Le detrazioni per abitazione principale spettano per intero anche se una parte dell'abitazione è data in locazione (una stanza o piu' stanze), mentre la restante parte costituisce dimora abituale del soggetto passivo di imposta.
Le detrazioni sono legate ai mesi in cui l'immobile viene utilizzato come abitazione principale e spettano per ciascun mese in cui l'immobile è utilizzato come abitazione principale a tutti coloro che ne usufruiscono in misura paritaria indipendentemente dalla percentuale di possesso.
Le detrazioni si applicano solo all'abitazione principale, ma trovano eccezione nella possibilità di detrarre l'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale dall'imposta dovuta per le pertinenze.
Per approfondimenti si rinvia al Regolamento Ici.
Per visualizzare il Regolamento cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.
Normativa di riferimento
Art.1, comma 173, Legge n° 296 del 27/12/2006
Artt. 3 e 4 della Legge 104/92
Artt. 6 e 7 della Legge 482/68
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Settore Risorse Tributarie
- Referente
- Eleonora Turrini - Fabrizio Lo Vecchio
- Responsabile
- Dr. Dario Navarrini (Funzionario Responsabile)
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50122 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 6390258 - 055 6390273
- Fax
- 055 6390267
- eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno
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