Modalità di richiesta

Dati validi fino al 31/12/2011

Utilizzare l'apposito modello ministeriale (disponibile negli allegati), avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo.

Requisiti del richiedente

Con provvedimento del 18/12/2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, pertanto l'obbligo di presentare la denuncia di variazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) rimane nei casi in cui non siano applicabili le procedure telematiche dell'art.3-bis del Decreto Legislativo n. 463/1997 modello unico informatico e per gli adempimenti previsti in materia di riduzione d'imposta.

L'adempimento di presentazione della dichiarazione Ici deve ritenersi ancora dovuto in relazione:

  • ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a cui deve essere allegata, a pena di decadenza, la perizia tecnica o la dichiarazione sostitutiva
  • alle aree edificabili possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti, per le quali deve essere presentata apposita autocertificazione
  • agli immobili oggetto di atti notarili per i quali non è stato esteso modello unico informatico (Mui)
  • ai casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria:

1.l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
2.l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile
3.il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa
4.l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
5.l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria
6.l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio
7.l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
8.l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’Ici (non si deve presentare la dichiarazione nel caso in cui l'esenzione riguardi l'abitazione principale)
9.l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità
10.il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per la contabilizzazione di costi aggiuntivi
11.l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio
12.l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA)
13.è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto
14.è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie
15.l’immobile è di interesse storico o artistico
16.le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del Codice Civile sono accatastate in via autonoma
17.l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà)
18.l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione
19.si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio, l’usufrutto legale dei genitori)
20.l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
21.l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria
22.l’immobile è stato oggetto di vendita nell’àmbito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

In ogni altro caso, è fatta salva la facoltà dei contribuenti di presentare la dichiarazione o altro tipo di comunicazione al fine di fornire all’Ufficio Tributi dati e notizie che permettano di aggiornare la banca dati Ici in modo più preciso e tempestivo.

In caso di successione relativa a decessi avvenuti dal 25/10/2001 (data di entrata in vigore della Legge n. 383 del 18/10/2001), per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione.

La dichiarazione Ici. deve essere presentata, utilizzando il modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno oggetto di variazione.

Per le variazioni dell'anno 2010 i termini sono i seguenti:

  • entro il 30/06/2011 per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi in forma cartacea
  • entro il 30/09/2011 per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi in via telematica
  • entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi in via telematica con esercizio non coincidente con l'anno solare

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Settore Risorse Tributarie
Referente
Eleonora Turrini - Fabrizio Lo Vecchio
Responsabile
Dr. Dario Navarrini (Funzionario Responsabile)
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1
Tel
055/6390258 - 6390273
Fax
055/6390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
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