Requisiti del richiedente

Dati validi fino al 31/12/2011

 

L’ESENZIONE dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) spetta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni per godere delle agevolazioni di legge.

In caso di perdita delle condizioni che davano luogo all'esonero, occorrerà versare l'imposta per i relativi mesi.

IN QUALI CASI SPETTA?


DAL 2008 ABITAZIONI PRINCIPALI, ABITAZIONI ASSIMILATE A QUELLE PRINCIPALI E PERTINENZE: l'esenzione dal pagamento dell'Ici riguarda le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (di norma coincidente con la residenza), e le relative pertinenze (garages, box, cantine, magazzini) secondo i criteri previsti nel regolamento Ici, ossia n. 2 C/6 e n. 1 C/2. Non beneficiano dell'esenzione le abitazioni di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico), per le quali si applica l'aliquota agevolata (5,5 per mille) e la detrazione per abitazione principale di € 139,44 (o eventualmente, la maggiore detrazione di € 154,94, previa presentazione di apposita autocertificazione.
L'esenzione è prevista anche per le abitazioni assimilate all'abitazione principale tipizzate per legge, ossia:

  • abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale
  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

Nei casi sopra illustrati, l'esenzione deve risultare da una dichiarazione del contribuente, da presentarsi entro il 31/12 relativo all'anno oggetto d'imposta, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione; non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Con l'art. 1, del Decreto Legge 27 Maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, a cui ha fatto seguito la risoluzione Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze) n. 12/DF del 05 giugno 2008, è stata disposta l'esenzione dell'Ici a favore, oltre che dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, anche di quelle a essa “assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del decreto stesso. Con la successiva risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009, il Mef ha fornito un'interpretazione più approfondita della norma, fondata sulla lettura della relazione illustrativa al Decreto Legge n. 93/2008, in base alla quale l'esenzione è riservata ai soli casi di esenzione tassativamente previsti in disposizioni di legge.

Pertanto, anche "gli immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazioni principali devono pagare l'Ici, con aliquota del 5,5 per mille ma senza detrazione".


La presente risoluzione impone inoltre ai comuni di richiedere retroattivamente l'imposta ai contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'Ici per gli anni 2008 e successivi, ritenendo, sulla base delle prime indicazioni ricevute, di rientrare nelle condizioni di esenzione.

L'esenzione si applica inoltre per:

  • le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex Iacp)
  • le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi in cooperative a proprietà indivisa
  • le abitazioni del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di altre abitazioni nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale

- IMMOBILI PUBBLICI: gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni (per questi ultimi, l’imposta non si applica esclusivamente per gli immobili di cui il Comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio), dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra tali enti, dalle Camere di Commercio, dalle Aziende Sanitarie Locali, purché destinati esclusivamente a compiti istituzionali
- FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE 'E'
- FABBRICATI CULTURALI: si tratta degli immobili totalmente adibiti a sedi di musei, di biblioteche, di archivi, di cineteche, di emeroteche, purché siano aperte al pubblico e non derivi alcun reddito dal loro utilizzo
- FABBRICATI PER IL CULTO: fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze (pertanto l’oratorio, il cinema parrocchiale, a patto che in esso non vengano esercitate attività di natura commerciale, e l’abitazione del parroco non sono immobili oggetto dell’imposta in quanto si tratta di pertinenze di edifici destinati al culto)
- FABBRICATI DELLA SANTA SEDE
- FABBRICATI ESTERI: i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- FABBRICATI RECUPERATI PER FINI ASSISTENZIALI: i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alla attività assistenziali limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento di tale attività
- TERRENI MONTANI: terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, dichiarate svantaggiate con delibere Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n.42 del 25/05/2000 e n.13 del 01/02/2001
- IMMOBILI NON COMMERCIALI: immobili utilizzati dagli enti non commerciali non aventi scopo di lucro destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative, sportive e religiose

Riferimenti e contatti

Ufficio
Settore Risorse tributarie
Referente
Eleonora Turrini
Responsabile
Dr. Dario Navarrini (Funzionario Responsabile)
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
0556390258 - 0556390273
Fax
0556390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
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