Ici - Novità dal 2008
Requisiti del richiedente
Dati validi fino al 31/12/2011
Con l'art. 1, del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 a cui ha fatto seguito la risoluzione MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) n. 12/DF del 5 giugno 2008, è stata disposta l'esenzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) a favore, oltre che dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, anche di quelle a essa “assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del decreto stesso. Con la successiva risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009 il Mef ha fornito un'interpretazione più approfondita della norma, fondata sulla lettura della relazione illustrativa al Decreto Legge n. 93/2008, in base alla quale l'esenzione è riservata ai soli casi di esenzione tassativamente previsti in disposizioni di legge.
La presente risoluzione impone inoltre ai comuni di richiedere retroattivamente l'imposta ai contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'Ici per gli anni 2008 e successivi, ritenendo, sulla base delle prime indicazioni ricevute, di rientrare nelle condizioni di esenzione.
L'esenzione dal pagamento dell'Ici riguarda le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (di norma coincidente con la residenza) e le relative pertinenze (garages, box, cantine, magazzini), secondo i limiti previsti nel regolamento Ici, ossia n. 2 C/6 e n. 1 C/2. Non beneficiano dell'esenzione le abitazioni di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico), per le quali si applica l'aliquota agevolata (5,5 per mille) e la detrazione per abitazione principale di € 139,44 (o, eventualmente, la maggiore detrazione di € 154,94, previa presentazione di apposita autocertificazione).
L'esenzione è prevista anche per le abitazioni assimilate all'abitazione principale, ma esclusivamente per i casi tipizzati per legge, e precisamente:
- abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
Per tutti gli altri immobili assimilati all'abitazione principale dal Regolamento Comunale l'Ici è dovuta a decorrere dall'anno 2008 secondo le modalità previste dall'art. 9 del citato regolamento.
Pertanto, anche "gli immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazioni principali devono pagare l'Ici, con aliquota del 5,5 per mille ma senza detrazione".
Nei casi sopracitati, lo status di abitazione principale deve risultare da un'autocertificazione del contribuente da presentare entro il 31/12 relativo all'anno oggetto d'imposta indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.
L'esenzione si applica inoltre per:
- le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex Iacp)
- le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi in cooperative a proprietà indivisa
- le abitazioni del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di altre abitazioni nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale
Sono escluse dall'esenzione le abitazioni non affittate dei residenti all'estero.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Settore Risorse tributarie
- Referente
- Eleonora Turrini - Fabrizio Lo Vecchio
- Responsabile
- Dr. Dario Navarrini (Funzionario Responsabile)
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 0556390258 - 0556390273
- Fax
- 0556390267
- eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno
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