Ici-Presupposto dell'imposta
Requisiti del richiedente
Dati validi fino al 31/12/2011
Il presupposto dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) è il possesso di:
- fabbricati
- aree fabbricabili
- terreni agricoli
I beni immobili devono essere situati in territorio italiano.
Informazioni
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
L'àmbito dell'Ici, quindi, è esteso a tutti i fabbricati, a prescindere dalla loro destinazione.
Se l'unità immobiliare non risulta iscritta al catasto, sul modello di dichiarazione Ici, anziché i dati catastali, occorre riportare i riferimenti alla domanda di iscrizione (numero di protocollo e anno di presentazione della domanda).
Sono soggetti al pagamento dell'Ici le pertinenze di aree o piccoli fabbricati che sono accatastati in via autonoma, come la cantina o il garage funzionalmente collegati all'abitazione, ma costituenti beni a sé stanti, esclusi giardini, orti, cortili.
N.B. Nel Comune di Bagno a Ripoli, si considerano parti integranti dell'abitazione principale gli immobili accatastati nella cat. C/6 (garage o posto auto) e cat. C/2 (cantina), nel limite massimo di n° 2 C/6 e n° 1 C/2, purché pertinenziali e accessori all'abitazione principale e ricompresi nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale si trova l'abitazione principale.
Le parti comuni dell'edificio (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi), accatastate in via autonoma o di cui si è chiesto l'accatastamento, costituiscono presupposto autonomo per l'applicazione dell'Ici.
I fabbricati rurali non sono autonomamente imponibili, in quanto vengono considerati parte del terreno su cui si trovano, senza che sia loro attribuito un valore indipendente.
È però necessario che il fabbricato rurale abbia i requisiti fissati dall'dall'art. 9 del Decreto Legge n. 557/93, che definisce esattamente la ruralità del fabbricato ai fini fiscali.
Il fabbricato o la porzione di fabbricato destinati a edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
- dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta
- dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che, con altro titolo idoneo, conduce il terreno a cui l'immobile è asservito
- dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche
- da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali
- da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura
- da uno dei soci o ammistratori delle società agricole di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale
b) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n 580
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra cultura intensiva, ovvero il terreno sia ubicato in comune considerato montano, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati
d) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura
Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore a un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero
e) i fabbricati a uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante
b) alla conservazione dei prodotti agricoli
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
d) all'allevamento e al ricovero degli animali
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 96 del 20/02/2006
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna
h) a uso ufficio dell'azienda agricola
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art.1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso
Il fabbricato che abbia invece perduto la sua caratteristica di ruralità avrà rilevanza autonoma ai fini Ici.
In questo caso, il proprietario dovrà:
- chiederne l'iscrizione al catasto urbano
- denunciarlo nella dichiarazione Ici
- effettuare il versamento dell'imposta sulla base della rendita proposta ai sensi del Decreto Ministeriale 701/94
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'Ici a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, oppure, se antecedente, a partire dalla data in cui l'immobile viene comunque utilizzato.
L'ultimazione dei lavori coincide con l'oggettiva idoneità del fabbricato a essere utilizzato o destinato all'uso proprio (allacciamento gas, telefono).
Aree fabbricabili
L'area è utilizzabile a scopo edificatorio:
- in base agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, approvati in via definitiva
- in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. L'Ufficio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area situata nel proprio territorio sia fabbricabile.
Non sono comunque considerati edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame. L'agevolazione deve essere comunicata all'ufficio tributi entro il 31/12 dal contribuente, a pena di decadenza, con valore di certificazione per quanto dichiarato indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. L'autocertificazione produce la sua efficacia anche per gli anni successivi e non va presentata, sempre che non si verifichino modifiche nei dati e negli elementi dichiarati, nel qual caso decadono; in tale circostanza, il soggetto passivo è tenuto a dare comunicazione scritta dell'eventuale variazione entro il 31/12 relativo all'anno in cui la stessa si è verificata.
Sono considerati terreni agricoli quelli che non costituiscono area fabbricabile e sono utilizzati per l'esercizio di attività agricole aventi natura commerciale e imprenditoriale.
Sono altresì considerati agricoli i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
- la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dall'art. 11 della Legge n. 9 del 9 gennaio 1963
- il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del coltivatore diretto e dei componenti del nucleo familiare che convivono anagraficamente con lo stesso deve fornire un reddito pari ad almeno il 60% del reddito complessivo Irpef relativo all'anno precedente. Per nucleo familiare, si intendono tutti quei soggetti che anagraficamente convivono con il soggetto passivo e che sono inseriti nella dichiarazione unica dello stesso
- l'imprenditore agricolo a titolo principale deve essere iscritto negli appositi elenchi Inps-Gestione Aziende Agrarie
- il lavoro effettivamente svolto dedicato alla silvicoltura, alla zootecnia e alle attività connesse dall'imprenditore a titolo principale deve fornire un reddito pari ad almeno il 60% del reddito complessivo imponibile Irpef, relativo all'anno precedente
Non sono terreni agricoli:
- terreni inutilizzati (lasciati incolti e/o abbandonati)
- terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (orticelli)
- terreni non fabbricabili utilizzati per attività diverse da quelle agricole perché adibiti ad attività particolari, come campeggi, parcheggi, aree scoperte per deposito e/o esposizione di autovetture da parte di imprese concessionarie
Normativa di riferimento
- Decreto Legge 557/93 art. 9
- Legge 97/1994, art. 1, comma 3
- Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, art. 34
- Legge 408/1949 art. 13 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969)
- Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 "testo unico delle imposte sui redditi", art. 29
- Legge n. 9/1963 art. 29
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Settore Risorse Tributarie
- Referente
- Eleonora Turrini - Fabrizio Lo Vecchio
- Responsabile
- Dr. Dario Navarrini (Funzionario Responsabile)
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 6390258 - 055 6390273
- Fax
- 055 6390267
- eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
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