Ici-Ricorsi
Modalità di richiesta
Dati validi fino al 31/12/2011
Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere presentato ricorso.
Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento o altro provvedimento, l'eventuale ricorso va notificato al Comune di Bagno a Ripoli – Settore delle Risorse Tributarie – Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI), con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile oppure mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in plico senza busta o posta elettronica certificata (Pec) (comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it) oppure tramite consegna diretta al Comune medesimo che ne rilascia ricevuta.
Secondo l'art.17 bis del Decreto Legislativo n. 546/92, modificato dal Decreto Legislativo n. 156/2015, nel caso in cui il valore della controversia sia non superiore a € 20.000,00 (avendo come riferimento il solo importo del tributo, esclusi quindi interessi e sanzioni irrogate), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Dalla data di ricevimento del ricorso al Comune decorrono 90 giorni per la conclusione del procedimento di reclamo.
Il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale adita secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 546/92, previo pagamento del contributo unificato, entro il termine di 30 giorni che decorre:
a) dal compimento dei 90 giorni, nel caso in cui non sia stato formalizzato alcun provvedimento in merito al reclamo e all'eventuale accordo di mediazione
b) dalla comunicazione del provvedimento che accoglie parzialmente il reclamo oppure del provvedimento che respinge l'istanza
Per le controversie di importo superiore a € 20.000,00, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, mediante deposito del ricorso stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale adita secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 546/92, previo pagamento del contributo unificato, decorre dalla notifica del ricorso al Comune.
Se l'importo dell'atto impositivo è superiore ad € 3.000,00 è necessario che, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n. 546/92, il ricorrente dia mandato a un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario.
Costi
Il contributo unificato sui ricorsi tributari è dovuto in maniera scaglionata a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia (minimo € 30,00 fino al valore di € 2582,28; massimo € 1500,00 oltre il valore di € 200000,00).
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 546/1992
- Codice di Procedura Civile Art. n. 137
- Decreto Legge 98/2011
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Settore Risorse Tributarie
- Referente
- Eleonora Turrini - Fabrizio Lo Vecchio
- Responsabile
- Dr. Dario Navarrini (Funzionario Responsabile)
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 6390258 - 0556390273
- Fax
- 055 6390267
- eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno
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