Ici-Rimborsi
Modalità di richiesta
Dati validi fino al 31/12/2011
Il cittadino può presentare istanza di rimborso in carta libera, indirizzata al Funzionario Responsabile Imposta Comunale sugli Immobili (Ici), specificando le motivazioni della richiesta.
Può essere utilizzato l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) e l'Ufficio Tributi.
Informazioni
Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni (rispetto ai 3 anni della precedente normativa) dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, a condizione che il diritto al rimborso non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge 1 gennaio 2007, ex art. 1, comma 171.
Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.
Per le aree divenute inedificabili, il rimborso è limitato all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente 10 anni, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- che il vincolo perduri per almeno 3 anni
- che non sia stata iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate
- che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro, avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso alla normativa nazionale o regionale che abbia istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi abbiano avuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 3 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano giornalmente dalla data della domanda, gli interessi nella misura prevista.
Normativa di riferimento
- Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 164 e comma 165
- Legge 1/2007, ex art. 1, comma 171
- Deliberazione Consiglio Comunale n° 34 del 27/02/2007
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Settore Risorse Tributarie
- Referente
- Eleonora Turrini - Fabrizio Lo Vecchio
- Responsabile
- Dr. Dario Navarrini (Funzionario Responsabile)
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 055 6390258 - 055 6390273
- Fax
- 055 6390267
- eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno
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