Informazioni

Il versamento dell'Imposta Municipale Propria (Imu) deve essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate:
    • acconto entro il 16 giugno
    • saldo entro il 16 dicembre
    • oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e l’eventuale detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
Il versamento Imu degli enti non commerciali deve essere effettuato in 3 rate:
    • 1° acconto entro il 16 giugno
    • 2° acconto entro il 16 dicembre
    • saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo
Le prime due sono pari ciascuna al 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente, mentre la terza deve essere effettuata a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
Le aliquote Imu da applicare per l’anno 2021 sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/07/2020  e precisamente:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella quale il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: aliquota pari al 6 per mille
2) fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano iscritti nella categoria catastale D/10 oppure siano connotati da apposita annotazione di ruralità, rilevabile dalle visure catastali: aliquota pari al 0 per mille
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille
5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille
6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille
7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille
8) abitazione locata, con contratto di locazione di tipo “concordato” di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 5, della Legge n. 431/98, registrato presso l’Agenzia delle Entrate e munito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto residente e dimorante: aliquota pari al 7,6 per mille  (per effetto dell’articolo 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 l’aliquota è applicabile con una riduzione del 25% e quindi passa al 5,7 per mille)
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. 
Ai sensi del Decreto Ministeriale 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017, è necessario essere in possesso dell’attestazione di conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie, mentre, per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale del 20/10/2017, l’attestazione di conformità non è necessaria.
Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi sia come comunicazione di diritto all’aliquota agevolata sia come comunicazione del diritto alla riduzione d’imposta del 25%.
9) alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni: aliquota pari al 7,6 per mille
10)  abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale in quanto residenti e dimoranti: aliquota pari al 7,6 per mille
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.
11)  immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: aliquota pari al 9 per mille
Come previsto dalle istruzioni ministeriali, per usufruire dell'agevolazione, è necessario presentare dichiarazione Imu su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta.
12)  abitazione per la quale sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto: aliquota pari al 9 per mille
Per usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi.
La detrazione per abitazione principale degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è nella misura di € 200,00.
Per le riduzioni del 50% della base imponibile su fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili o inabitabili e abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) si rimanda alla scheda  “ IMU 2021 - Normativa, presupposto, soggetti passivi, base imponibile”.
Il versamento deve essere eseguito interamente nei confronti del Comune, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, per i quali è previsto che il gettito Imu ad aliquota dello 0,76% sia dovuto allo Stato, mentre la differenza con la maggiore aliquota deliberata è di competenza del Comune.
Il versamento potrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
    • codice 3912 = Imu abitazione principale e pertinenze – Comune
    • codice 3914 = Imu terreni - Comune
    • codice 3916 = Imu aree fabbricabili - Comune
    • codice 3918 = Imu altri fabbricati - Comune
    • codice 3925 = Imu fabbricati D – Stato
    • codice 3930 = Imu fabbricati D – incremento Comune
Nell'esecuzione del pagamento deve essere prestata particolare attenzione:
    • alla compilazione del modello F24, indicando per tutti gli immobili i codici tributo relativi al Comune (eccetto che per i fabbricati D, come sopra evidenziato)
    • alla verifica della quietanza rilasciata presso gli intermediari finanziari, ossia presso le banche e presso qualsiasi ufficio postale, soprattutto in merito alla corretta indicazione del codice catastale del Comune di Bagno a Ripoli: A564
Non devono essere eseguiti versamenti il cui importo annuale sia inferiore a € 12,00.
Qualora il contribuente effettui il pagamento in ritardo può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione:
    • ravvedimento “sprint”, entro 14 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
    • ravvedimento “breve”, dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 1,50% (1/10 del 15%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
    • ravvedimento “intermedio”, dal 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 1,67% (1/9 del 15%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
    • ravvedimento “ordinario”, dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 3,75% (1/8 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
    • ravvedimento “ultrannuale”, oltre l’anno ed entro 2 anni dalla scadenza prevista: pagando l'imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 4,28% (1/7 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
    • ravvedimento “lungo”, oltre 2 anni ed entro 5 anni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, la sanzione prevista per il tardivo versamento ridotta a 5,00% (1/6 del 30%) e gli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale
Sono esenti dall'Imu:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9
c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (eccetto gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile) e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222
In caso di utilizzo misto dell'immobile (non commerciale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; qualora non sia possibile identificarla, l'esenzione si applica solo in proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile e dovrà essere indicata in apposita dichiarazione.
h) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
i) le abitazioni assimilate alle abitazioni principali (si veda scheda “NUOVA IMU 2020 Normativa, presupposto, soggetti passivi, base imponibile”), eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
j) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della Legge n. 984/77 secondo i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99/04, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.

Sono esenti dall’acconto IMU 2021 (L. 30.12.2020, n. 178) gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, come di seguito indicato:
a) stabilimenti balneari e marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
b) immobili della categoria D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & brekfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
c) immobili della categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) discoteche, sale da ballo, night club e simili, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Sono inoltre esenti dall’acconto IMU 2021 (D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21.05.2021) gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto ossia gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (si tratta di coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall’art. 2195 del Codice Civile o attività artistiche o professionali; sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), rientranti nei limiti previsti).
Sono esclusi dall’esenzione i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 22 marzo 2021, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 22 marzo 2021, gli enti pubblici ed i soggetti previsti dall'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria).
Sono esclusi dall’esenzione inoltre i soggetti con fatturato o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello vigente il 31/12/2020.
Per beneficiare dell’esenzione il fatturato medio mensile e i corrispettivi dell’anno 2020 deve essersi ridotto di almeno il 30% rispetto al medesimo dato del 2019; questo requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019.
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Sono altresì esenti dall’acconto e dal saldo IMU (D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito dalla Legge n. 106 del 23/07/2021) le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30/06/2021; il beneficio è riconosciuto anche ai casi di convalida di sfratto intervenuti dopo il 28/02/2020, con sospensione di esecutività fino al 30/09/2021 oppure fino al 31/12/2021.

I soggetti che hanno già pagato l’acconto IMU 2021 o hanno versato l’IMU 2021 in un’unica soluzione hanno diritto al rimborso con le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/09/2021.
L’istanza di rimborso dovrà essere presentata al Comune nel quale è stata versata l’imposta e dovrà contenere i seguenti dati:
- generalità del contribuente;
- dati identificativi degli immobili oggetto di esonero;
- elementi che attestino il titolo di possesso dell’immobile;
- titolo comprovante la concessione degli stessi in locazione per un uso abitativo;
- estremi del provvedimento di convalida di sfratto per morosità ottenuta entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021, oppure la convalida di sfratto per morosità ottenuta successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
- estremi del versamento dell’IMU riferita all’anno 2021 (prima o unica rata);
- importo da rimborsare;
- coordinate bancarie su cui effettuare l’accredito. 
Inoltre, entro il 30/06/2022 dovrà essere presentata dichiarazione IMU nella quale il contribuente, nella sezione “Annotazioni”, dovrà attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione ed indicare l’importo del rimborso.
 

Sono sempre esenti dall’IMU 2021 (D.L. n. 104 del 14.08.2020, convertito dalla Legge n. 126 del 13.10.2020) gli immobili della categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i soggetti passivi coincidano con i soggetti gestori delle attività.

La condizione che i soggetti passivi siano anche i gestori delle attività esercitate implica che l’attività debba essere svolta in forma imprenditoriale.

IMU ridotta a decorrere dall’anno 2021 per soggetti pensionati non residenti in Italia (L.30.12.2020, n. 178).
Si riduce alla metà, a decorrere dall’anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. 

Dichiarazione IMU
La dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando specifico modello ministeriale; in alternativa, la dichiarazione potrà essere trasmessa in via telematica, secondo le modalità definite da apposito decreto del Mef.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Le dichiarazioni già presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla nuova Imu.
Gli enti non commerciali devono presentare annualmente la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando distinto modello dichiarativo, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Mef e applicando il regolamento definito dal Decreto del Mef n. 200/2012.
 

L'obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge:
Nel caso in cui il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti prescritti dalle norme per beneficiare delle seguenti esenzioni:
- esenzione per assimilazioni all'abitazione principale per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cosiddetto housing sociale), adibiti ad abitazione principale, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
- esenzione per assimilazioni all’abitazione principale per immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia d ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- esenzione per beni merce a decorrere dal 2022
- esenzioni disposte in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19
Nel caso in cui gli immobili godono di riduzioni d’imposta:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- fabbricati di interesse storico o artistico
- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) (immobili relativi a imprese commerciali e immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni)

Nel caso in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria:
- immobile oggetto di locazione finanziaria
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- atti costitutivi, modificativi o traslativi di aree edificabili
- terreno agricolo diventa area edificabile
- area diventa edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
- immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
- immobili esenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 (fabbricati con destinazione a usi culturali e gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose)
- immobili  esenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera g del Decreto Legislativo n. 504/92 (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/92)
- immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato
- immobile dove è intervenuta una riunione di usufrutto
- immobile dove è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
- parti comuni dell'edificio (art. 1117 Codice Civile) accatastate autonomamente come bene comune censibile
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà)
- immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione
- acquisto o cessazione diritto reale sull'immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori)

In tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
 

Normativa di riferimento

Per visualizzare il Regolamento Imu cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Tributi
Referente
Anna Rita Meriggioli - Filippo Salvadori - Simona Stondei - Eleonora Turrini
Responsabile
Dr. Stefano Benedetti (Funzionario Responsabile)
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
055 6390258 - 262 - 257 - 272
Fax
055 6390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
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