Descrizione

Di norma, il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita (vedi scheda dichiarazione di nascita).
Il riconoscimento di maternità o paternità, fuori dal matrimonio, può essere richiesto per riconoscere un figlio durante il periodo di gravidanza (riconoscimento nascituro) o in un periodo successivo alla nascita.

Riconoscimento del figlio nascituro (non ancora nato)
Scopo di tale procedura è garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita (vedi scheda denuncia di nascita).
A chiusura del procedimento, sarà rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare al momento della dichiarazione di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.

Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita
Il riconoscimento del figlio successivamente alla dichiarazione di nascita può essere effettuato dal genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita. La persona da riconoscere come figlio NON deve essere già stata registrata come figlio nato nel matrimonio o essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori.

Modalità di richiesta

Riconoscimento del figlio nascituro
Può essere richiesto quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile).

La dichiarazione può essere effettuata:

  • dalla sola madre
  • da entrambi i genitori contestualmente
  • dal padre, solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa. Non è ammesso, infatti, il riconoscimento del solo padre, in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre, possibile solo se questa lo consente (articolo 258 Codice Civile)

Il riconoscimento del figlio nascituro si effettua mediante una dichiarazione da rendere davanti all’Ufficiale di Stato Civile, previo appuntamento, oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento, da chi abbia compiuto i 16 anni di età.

Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita
Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all'Ufficiale di Stato Civile, su appuntamento, per testamento o per atto pubblico davanti ad un notaio:

  • per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, quale condizione di validità del riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente
  • per il riconoscimento del figlio che abbia compiuto i 14 anni, è necessario l'assenso del figlio, quale condizione di efficacia affinché il riconoscimento possa produrre effetti

Documentazione da presentare

Riconoscimento del figlio nascituro

  • Modulo per il riconoscimento compilato e sottoscritto
  • Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (carta di identità, passaporto o altro documento di identità equipollente)
  • Certificato medico di gravidanza, legalizzato dall'azienda sanitaria competente, con l'indicazione del tempo di gestazione e della data presunta del parto

Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita

  • Modulo per il riconoscimento compilato e sottoscritto
  • Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (carta di identità, passaporto o altro documento di identità equipollente)

Inoltre, i cittadini stranieri (in entrambi i casi) devono presentare:

  • Documento del minore da riconoscere e presenza dello stesso, se il minore non risulta residente in Italia
  • Certificato di idoneità al riconoscimento, rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del Paese straniero in Italia, ai sensi dell’art. 35 della Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, sempre che il rinvio alla legge straniera consenta l’instaurarsi del rapporto di filiazione

La documentazione completa dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) negli orari di apertura
  • a mezzo posta elettronica certificata (Pec) a comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
  • a mezzo RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno all'indirizzo Comune di Bagno a Ripoli, piazza della Vittoria 1 50012 Bagno a Ripoli

Tempi

La pratica si svolge SU APPUNTAMENTO, da concordare telefonicamente con l’Ufficio di Stato Civile.
L’appuntamento sarà fissato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizi Demografici
Referente
Stefano Franchi - Barbara Giuntini - Maila Lanzini - Paola Mori - Petra Snijders - Simona Meriggi
Responsabile
Antonella Biliotti
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
055055
Fax
055 6390267
E-mail
servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
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