Passo carrabile - concessione
Descrizione
Sono considerati accessi le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico e le immissioni per i veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico.
Detti accessi sono considerati PASSI CARRABILI se costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli o smussi lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli.
In caso di passo carrabile la revoca della concessione e la rimozione del cartello di divieto di sosta potrà avvenire solo dopo il ripristino del marciapiede o del manto stradale; con l'atto di revoca, sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale, saranno impartite le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
L'ultimazione degli interventi dovrà essere comunicata all'Ufficio Polizia Amministrativa, che predisporrà verifica in loco.
Per quanto concerne gli ACCESSI A RASO, cioè quelli che non presentano le caratteristiche di passo carrabile, dovrà essere richiesta comunque autorizzazione ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada. In sede di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione di accesso, l'utente potrà richiedere il rilascio del cartello di divieto di sosta, fatto che determinerà l'obbligo di corresponsione del tributo.
In caso di revoca dell'autorizzazione di accesso, se in possesso di cartello di divieto di sosta, se utilizzati ancora per lo stazionamento dei veicoli, dovranno comunque mantenere l'autorizzazione di accesso ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada e con la revoca della concessione, restituire il cartello di divieto di sosta. Se al contrario non saranno più utilizzati da veicoli, con l'atto di revoca dovrà essere riconsegnato concessione e cartello di divieto di sosta.
IMPORTANTE: L'art. 44 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada definisce accesso anche le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico, pertanto anche in questa casistica dovrà essere richiesta l'autorizzazione per accesso ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada.
Modalità di richiesta
Per il rilascio dell'autorizzazione di accesso e/o concessione di passo carrabile, l'utente interessato deve presentare domanda in bollo, compilata su apposito stampato scaricabile a lato della pagina, disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Polizia Amministrativa in orario di apertura.
Nel caso di cambio di titolarità della Autorizzazione/concessione, il nuovo intestatario ha 30 gg di tempo per presentare apposita istanza per voltura su apposito stampato scaricabile a lato di questa pagina, disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso L'Ufficio Polizia Amministrativa in orario di apertura.
Analoga procedura per l'istanza di revoca.
Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, la concessione potrà essere rilasciata solo dopo il pagamento della prima rata o della rata unica del canone al concessionario
STEP Srl-Via Matteotti, 33 Bagno a Ripoli tel 338 8796690 mail bagnoaripoli@stepservizi.net – Orario di apertura : dal Lun. al ven. 9.00 – 13.00
Requisiti del richiedente
Le domande possono essere inoltrate dal proprietario o dall'usufruttuario dell'accesso.
Costi
Sono previsti i seguenti costi:
- • n. 1 marca da bollo (secondo valore vigente) da apporre sulla domanda solo per rilascio di nuovi accessi;
- • versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- • n. 1 marca da bollo (secondo valore vigente) da produrre al momento del ritiro della concessione e del cartello.
Tempi
I tempi per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni, salvo ulteriori adempimenti istruttori Le eventuali integrazioni, interrompono i termini per la conclusione del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
Informazioni
Se la strada é di proprietà regionale o provinciale:
• se ubicata all'interno del centro abitato occorre ottenere preventivamente il nulla-osta della Città Metropolitana di Firenze, che può essere richiesto autonomamente presso gli uffici della Città Metropolitana stessa;
• se ubicata fuori centro abitato il procedimento è di sola competenza della Città Metropolitana di Firenze.
N.B. In caso di apertura di nuovi accessi o modifiche di quelli già autorizzati, dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva all'Ufficio VIABILITA' la quale non costituisce titolo edilizio per l'esecuzione dei lavori, per i quali dovrà essere seguita la procedura prevista dalla normativa vigente; l'autorizzazione dovrà essere successivamente regolarizzata con eventuale richiesta di cartello di passo carrabile o accesso a raso.
Per apposita procedura e modulistica consultare apposita scheda.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- AREA 5 – Suap - Sviluppo economico, beni e attività culturali
- Referente
- Cristina Bencini
- Responsabile
- Silvia Bramati
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
- Tel
- 0556390247
- Fax
- 0556390267
- cristina.bencini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Cliccare link esterno
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