Riscaldamento - disposizioni
Informazioni
La legge prevede limiti di tempo e di orario precisi, entro i quali gli impianti di riscaldamento pubblici e privati possono rimanere accesi.
Per la nostra zona, è prevista un'accensione massima di 12 ore giornaliere nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 15 aprile di ciascun anno.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
Le disposizioni relative alla limitazione del periodo e dell'orario non si applicano:
- agli ospedali e ai luoghi di cura in genere
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali
- alle scuole materne e agli asili nido
- agli alberghi, pensioni e attività assimilabili
- ai locali adibiti a piscine, saune e assimilabili
- agli edifici artigianali e industriali, in presenza di particolari esigenze tecnologiche o di produzione
In situazioni climatiche particolarmente rigide, in deroga alle limitazioni previste dalla legge, i sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Servizi tecnici al Patrimonio e Protezione Civile
- Responsabile
- Roberto Fanfani
- Indirizzo
- Piazza della Vittoria, 1
- Tel
- 0556390214
- Fax
- 0556390267
- ambiente@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- Orario di apertura
- Cliccare link esterno
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