Informazioni

La legge prevede limiti di tempo e di orario precisi, entro i quali gli impianti di riscaldamento pubblici e privati possono rimanere accesi.
Per la nostra zona, è prevista un'accensione massima di 12 ore giornaliere nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 15 aprile di ciascun anno.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

Le disposizioni relative alla limitazione del periodo e dell'orario non si applicano:

  • agli ospedali e ai luoghi di cura in genere
  • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali
  • alle scuole materne e agli asili nido
  • agli alberghi, pensioni e attività assimilabili
  • ai locali adibiti a piscine, saune e assimilabili
  • agli edifici artigianali e industriali, in presenza di particolari esigenze tecnologiche o di produzione

In situazioni climatiche particolarmente rigide, in deroga alle limitazioni previste dalla legge, i sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.

 

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizi tecnici al Patrimonio e Protezione Civile
Responsabile
Roberto Fanfani
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1
Tel
0556390214
Fax
0556390267
E-mail
ambiente@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
Cliccare link esterno

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