Tari
Informazioni
La Tari (Tassa sui Rifiuti) è stata introdotta a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’Imposta Municipale Propria (Imu) e alla Tasi (Tassa per i Servizi Indivisibili), dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e serve a garantire la copertura dei costi di gestione, spazzamento strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. L'art. 1, comma 738 della L. 27/12/2019, n° 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020 l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (Tari).
Nel Comune di Bagno a Ripoli, il servizio di gestione, spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti è svolto da Alia spa, con sede in via Baccio da Montelupo 52, 50142 Firenze.
Per contatti con Alia spa:
a) Call center, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30
- da telefono fisso : 800 888 333
- da rete mobile: 199 105 105 (costo secondo il proprio piano tariffario telefonico)
- da rete fissa e mobile: 0571 196 93 33
- fax: 055 0044002
b) Form Web, reperibile sul sito www.aliaserviziambientali.it
c) via Pec/e-mail ai seguenti indirizzi per l’area fiorentina:
- Pec: tariffa1@pec.aliaserviziambientali.it
- per comunicare variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni: tariffa.contratto@aliaserviziambientali.it
- per invio di Istanze in Autotutela di richiesta annullamento/modifica di atti accertativi emessi sia relativi a omessi pagamenti che ad evasione o elusione della tassa: tariffa.accertamenti@aliaserviziambientali.it
- per richieste di rateizzazioni: tariffa.rateizzazioni@aliaserviziambientali.it
- per richieste di informazioni di carattere generale e rimborsi: tariffa.info@aliaserviziambientali.it
d) Sportello Tari di Alia spa nel Comune di Bagno a Ripoli: presso Biblioteca Comunale, via Belmonte 38. Per gli orari di apertura al pubblico consultare la sezione “Sportelli al Pubblico” per il Comune di Bagno a Ripoli al seguente link di Alia spa: https://www.sportellotariffa.it/sportelli/
Informazioni sulla Tari
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore, ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata, tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, con ripartizione fra utenze domestiche (uso abitazioni) e non domestiche (uso attività).
Le tariffe della Tari devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La Tari è composta da una parte fissa (PF) a copertura dei costi di investimento, pulizia strade e gestione, e da una parte variabile (PV), a copertura dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
La parte fissa è così determinata:
- utenze domestiche: tariffa parte fissa per n. di componenti il nucleo familiare moltiplicato i mq. di superficie tassabile
- utenze non domestiche : tariffa parte fissa della categoria di attività moltiplicato i mq. di superficie tassabile
La parte variabile è così determinata:
- utenze domestiche: tariffa parte variabile in relazione al n. di componenti del nucleo familiare (per i non residenti il n. di componenti è stabilito in base a classi di superficie, art. 9 comma 1 del Regolamento per l’applicazione della Tari)
- utenze non domestiche: tariffa parte variabile della categoria di attività moltiplicato i mq. di superficie tassabile
Alla quota della parte fissa e a quella della parte variabile, per ottenere l’importo che sarà richiesto in pagamento, va aggiunta l’addizionale provinciale Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente Tefa (addizionale per la tutela dell’ambiente), stabilita di anno in anno dalla Città Metropolitana di Firenze.
Di seguito riportiamo un esempio di calcolo per utenza domestica di mq. 100 e n. 3 componenti del nucleo familiare per un anno (365 giorni), considerando le tariffe dell’anno 2019; l’addizionale provinciale in quell’anno è il 5%:
- tariffa parte fissa per n. 3 componenti: € 1,09 €/mq
- tariffa parte variabile per n. 3 componenti: € 205,64
Parte fissa PF = 1,09 * 100 * (365/365) = € 109,00
Parte variabile PV = 205,64 *(365/365) = € 205,64
Totale tassa : 109,00 + 205,64 = € 314,64
Totale dovuto: 314,64 + 5%= € 330,37
Di seguito riportiamo un esempio di calcolo per utenza non domestica di mq. 100 per la categoria Bar, Caffè, Pasticceria, per un anno (365 giorni), considerando le tariffe dell’anno 2019; l’addizionale provinciale in quell’anno è il 5%:
- tariffa parte fissa : € 4,32 €/mq
- tariffa parte variabile : € 6,17 €/mq
Parte fissa PF = 4,32 * 100 * (365/365) = € 432,00
Parte variabile PV = 6,17 * 100 * (365/365) = € 617,00
Totale tassa : 432,00 + 617,00 = € 1.049,00
Totale dovuto: 1.049,00 + 5%= € 1.101,45
Il Regolamento Tari e le delibere sulle tariffe sono presenti, oltre che nel sito di Alia spa per il Comune di Bagno a Ripoli, anche nel sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente. Per visualizzare i Regolamenti cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Per particolari condizioni di uso, è possibile usufruire di agevolazioni e riduzioni. Per facilitare la consultazione riportiamo il seguente schema riassuntivo:
COMPOSTAGGIO
L’utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all’Ufficio Tariffa per l’aggiornamento dell’utenza.
Qualora l’utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all’Ufficio Tariffa per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.
La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l’effettivo utilizzo della compostiera, a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione sarà revocata d’ufficio con decorrenza dal giorno dell’effettuazione del sopralluogo.
La riduzione riconosciuta per l’attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o centro di raccolta. Riduzione del 10% della tariffa.
CONFERIMENTO IN ECOSTAZIONE
Utenze domestiche: a coloro che conferiscono nell'anno solare presso le stazioni ecologiche i rifiuti urbani che, per dimensioni, quantità e qualità, non possono essere raccolti nei cassonetti stradali, sarà riconosciuto uno "sconto", cioè una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a un massimo del 30% in base a un “punteggio ambientale” attribuito come di seguito descritto:
- 150 punti = riduzione del 20% della parte variabile della tariffa
- 200 punti = riduzione del 30% della parte variabile della tariffa
Utenze non domestiche: si può ottenere uno "sconto" massimo del 30% della parte variabile della tariffa per:
- avvio al recupero dei rifiuti presso terzi
- conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta
La somma delle due modalità di avvio al riciclo non può superare il 30% di riduzione.
NOTA: In entrambi i casi, le riduzioni saranno riconosciute nell'anno successivo a quello nel quale sono maturate.
AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE
- Pensionati il cui nucleo familiare (*) si trovi nelle seguenti condizioni:
- reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di qualsiasi natura, pari o inferiore all’importo annuo di una pensione minima Inps
- titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso o altro nell’intero territorio nazionale, della sola abitazione compresa in una delle categorie catastali tra A/2 e A/7 (e relative pertinenze) oggetto del beneficio - agevolazione del 50% della tariffa
- nucleo familiare (*) con più di tre figli di età non superiore a 27 anni: per usufruire dell'agevolazione, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, annualmente entro il 31 marzo un'autocertificazione attestante un indicatore Isee in corso di validità non superiore a € 36.151,88 - riduzione 10% della della tariffa
- nucleo familiare (*) in cui sia compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/92, oppure persona con riconosciuto grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge 382/70, oppure sordomuta ai sensi della Legge 381/70, a condizione che l’unità immobiliare compresa in una delle categorie catastali tra A/2 e A/7 (e relative pertinenze) sia l’unico immobile dei componenti del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale - agevolazione del 50% della tariffa
- in presenza di un nucleo familiare con più persone riconosciute portatrici di handicap secondo le indicazioni sopra riportate - agevolazione del 70% della tariffa
- gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale - agevolazione del 100% della tariffa
- anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, così come definiti al comma 2 dell’articolo 11 del Regolamento per l’applicazione dell’Imu, a condizione che l’immobile in cui precedentemente avevano la residenza anagrafica risulti non utilizzato. Per poter beneficiare dell’agevolazione, sarà sufficiente presentare la dichiarazione Tari entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’acquisizione della residenza nei suddetti istituti. - riduzione del 100% della parte variabile della tariffa
- cittadini e associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione all'apposita sezione dedicata al baratto amministrativo, contenuta nell'Albo dei Volontari (v. Delibera Consiglio Comunale n. 126/2012) per lo svolgimento di attività finalizzate alla manutenzione e/o gestione di aree o immobili di proprietà o comunque in disponibilità del Comune individuate preventivamente dagli uffici comunali. La Giunta Municipale stabilisce annualmente il limite massimo delle agevolazioni che può essere riconosciuto e il numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività programmate. I suddetti limiti sono inseriti nello schema di bilancio approvato in Giunta e proposti al Consiglio contestualmente all'approvazione dei documenti di bilancio e della definizione delle tariffe Tari
(*) Per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche.
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
- convivenze e comunità finalizzate al recupero di disabili, tossicodipendenti ecc., legalmente riconosciuti - agevolazione del 50% della tariffa
- locali e aree adibiti esclusivamente all’attività istituzionale di associazioni culturali e ricreative senza fine di lucro - agevolazione del 20% della tariffa
- i conventi, seminari e simili di qualsiasi culto pubblico per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso locali e aree destinate ad attività diverse - agevolazione del 100% della tariffa
- tutti i vani, le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi in gestione alle società sportive locali; gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse a locali e aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni di volontariato e dalle associazioni iscritte nell’apposito albo comunale - agevolazione del 100% della tariffa
- i locali e le aree, adibiti esclusivamente all’attività istituzionale, gestito da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28 - agevolazione del 100% della tariffa
- le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui ai due precedenti punti, partiti politici, sindacati e associazioni legalmente costituite che perseguono finalità di interesse sociale e collettivo e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione - agevolazione del 100% della tariffa
- gli ospizi, istituti di ricovero e altri locali e aree in genere condotti da Opere Pie e altre istituzioni di assistenza e beneficenza - agevolazione del 100% della tariffa
- le parti monumentali di edifici storici limitatamente ai locali e aree che saranno aperti al pubblico per visite, previa stipula di apposita convenzione con il Comune - agevolazione del 100% della tariffa
- attività iscritte all’Albo Comunale dei negozi e laboratori storici. L’agevolazione per l’anno 2016 sarà applicata per l’intero anno 2016 se l’iscrizione nell’Albo comunale avverrà entro il 31 maggio. Successivamente sarà riconosciuta senza efficacia retroattiva dalla data di iscrizione al suddetto Albo - agevolazione del 25% della parte variabile della tariffa
- startup (nuove imprese). L’agevolazione si applica dalla data di inizio occupazione risultante dalla dichiarazione Tari e per l’anno successivo. In caso di ritardata presentazione della denuncia, l’agevolazione sarà riconosciuta per il periodo residuo (dalla data di presentazione della dichiarazione al 31.12 del secondo anno di inizio attività) - agevolazione del 50% della parte variabile della tariffa
- occupazione suolo per riprese foto-cine-televisive per le quali la Giunta Comunale abbia espresso “dichiarazione di interesse” con apposito atto d'indirizzo. Riduzione 50% della tariffa
- aree ove si svolgono iniziative commerciali realizzate da soggetti aggregatori di imprese commerciali quali, per esempio, associazioni di categoria e altri enti di promozione e inseriti nel calendario delle iniziative annuali approvato dall'amministrazione comunale o per le quali la stessa abbia espresso manifestazione di interesse con apposito atto d'indirizzo: riduzione del 50% della tariffa
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
- locali tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, o ad altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato - riduzione del 5% della parte variabile della tariffa
- locali tenuti a disposizione per uso limitato o discontinuo da utente che risieda o dimori all’estero per piu di 6 mesi all’anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato - riduzione del 20% della parte variabile della tariffa
- locali a uso di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti - riduzione del 30% della parte variabile della tariffa
- riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di sevizi di raccolta con contenitori stradali a uso non esclusivo dell’utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall’utenza. Nel calcolo, non sono ricomprese le strade private e vicinali, queste ultime anche se di uso pubblico - riduzione del 40% della parte variabile della tariffa
- utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici. Il soggetto gestore ha la facolta di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l’effettivo utilizzo della compostiera (le modalita di ottenimento della compostiera sono consultabili anche sul sito www.aliaspa.org) - riduzione del 10% della parte variabile della tariffa
- per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da posto auto, garages, cantine o locali accessori a quelli a uso abitativo, ubicati a un indirizzo diverso da quello dell’abitazione - riduzione del 100% della parte variabile della tariffa
- utenza domestica con unico occupante, ricoverato permanentemente presso casa di cura o di riposo - riduzione del 100% della parte variabile della tariffa (allegare attestazione ricovero presso la struttura)
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
- riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali a uso non esclusivo dell’utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall’utenza. Nel calcolo, non sono ricomprese le strade private e vicinali, queste ultime anche se di uso pubblico - riduzione del 40% della parte variabile della tariffa
- locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l’esercizio dell’attivita, a condizione che, nel corso dell’anno, l’uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni - riduzione del 20% della parte variabile della tariffa
- avvio a recupero dei rifiuti presso terzi: le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%
- conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta:
Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti assimilati agli urbani, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
NOTA 1: con riferimento a questi ultimi due casi, la somma delle due modalità di avvio al riciclo non può superare il 30% e le riduzioni saranno riconosciute nell'anno successivo a quello nelle quali sono maturate secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al Regolamento Comunale Tari. Per visualizzare i Regolamenti cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.
NOTA 2: con riferimento a tutte le riduzioni, esse potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Tali riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Sportello Tari del Comune di Bagno a Ripoli - presso Biblioteca Comunale
- Referente
- Alia Spa
- Indirizzo
- Via di Belmonte, 38 - 50012 Bagno a Ripoli
- tariffa1@pec.aliaserviziambientali.it
- Orario di apertura
- Clicca su link esterno
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