Informazioni

Il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) è dovuto da chiunque possieda a titolo di proprietà o di altro diritto reale l'abitazione principale (immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e le relative pertinenze (una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Si precisa che, con la Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016, sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, eccetto le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione in 2 rate:

  • acconto entro il 17 giugno
  • saldo entro il 16 dicembre
  • oppure in un'unica soluzione entro il 17 giugno

Il pagamento è possibile utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo:

    3958 – Tasi su abitazione principale e relative pertinenze

Il codice identificativo del Comune di Bagno a Ripoli è A564.

Non si procede al versamento della Tasi se l'importo dovuto non è superiore a Euro 12,00.

In caso di versamento in ritardo, è possibile effettuare il ravvedimento operoso, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta.

Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione:

  • ravvedimento “sprint”, entro 14 giorni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell'imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta a un trentesimo rispetto alla riduzione di un decimo, ossia allo 0,1% (1/30 del 3%) per ogni giorno di ritardo, e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale dello 0,8%
  • ravvedimento “breve”, dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta a un ventesimo ossia all'1,5%, e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale dello 0,8%
  • ravvedimento “medio”, dal 31° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell'imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta a un diciottesimo, ossia all'1,66%, e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale dello 0,8%
  • ravvedimento “lungo”, dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza prevista: provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta, della sanzione prevista per il tardivo versamento (30%) ridotta a un ottavo, ossia al 3,75%, e degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale dello 0,8%

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 19/12/2018, viene confermata l'aliquota del 2,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Per abitazione principale, si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano a un solo immobile.

Si ricorda che, anche nell'anno 2019, per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, sono dovute sia la Tasi con aliquota del 2,5 per mille sia l'Imposta Municipale Propria con aliquota del 3,5 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 667, della Legge 27/12/2013 n. 147.

Per pertinenze dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.

Sono soggette a Tasi anche le fattispecie assimilate all'abitazione principale e precisamente:

  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • unità immobiliare (in numero massimo di un'unità per soggetto passivo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non vi risiedano anagraficamente e non vi dimorino abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese quelle assegnate a studenti universitari, anche non residenti anagraficamente
  • unità immobiliare destinata ad alloggio sociale come definito dal Decreto Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008
  • unità immobiliare (in numero massimo di un'unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (il tributo è dovuto nella misura di un terzo)

La dichiarazione Tasi deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della variazione su modello ministeriale messo a disposizione dal Comune; attualmente tale modello non è ancora stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto viene reso disponibile un modello di dichiarazione Tasi provvisorio.

Entro il 30 giugno 2019 dovranno essere presentate le dichiarazioni Tasi relative all'anno 2018 limitatamente ad alcune cause di variazione e precisamente:

  •     fabbricati di interesse storico e artistico
  •     immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria
  •     immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
  •     immobile dove è intervenuta una riunione di usufrutto
  •     immobile dove è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
  •     parti comuni dell'edificio accatastate autonomamente come bene comune censibile
  •     acquisto o cessazione diritto reale sull'immobile per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori)
  •     abitazione principale, limitatamente ai casi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale; le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e spettano solo a uno dei due coniugi, che dovrà presentare la dichiarazione
  •     diritto di abitazione dell'ex coniuge assegnatario in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, limitatamente ai casi in cui l'immobile assegnato è ubicato in un comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio e da quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario
  •     unità immobiliare (in numero massimo di un'unità per soggetto passivo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non vi risiedano anagraficamente e non vi dimorino abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata

 

Avvertenze

NOVITÀ:

Con la conversione in Legge n. 58/2019 del Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita), sono state introdotte alcune novità in merito alla dichiarazione Imu/Tasi:

  • il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno 2018 è stato posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2019
  • è stato soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione per:
  1. abitazioni concesse in uso gratuito (in base a contratto registrato e in presenza di alcune condizioni: il comodante deve possedere in Italia solo l'abitazione concessa in comodato e, eventualmente, l’abitazione principale; l'immobile non deve essere classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9; il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il comodatario deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile), ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta, per le quali è prevista una riduzione della base imponibile Imu del 50%
  2. abitazioni locate, con contratto di tipo “concordato”, per le quali è prevista una riduzione d’imposta del 25%

Si precisa, tuttavia, che, per l’applicazione delle aliquote agevolate deliberate dalla Giunta Municipale, permane l’obbligo regolamentare di presentare entro il 31 dicembre 2019, a pena di decadenza, le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive previste per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residenti (con o senza contratto registrato) e per le abitazioni locate, con contratto di tipo “concordato”, registrato e munito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente anagraficamente.

Qualora le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive non siano presentate entro la scadenza, la riduzione della base imponibile Imu del 50% (in caso di contratto registrato) e la riduzione dell’imposta Imu del 25% saranno applicate sull’aliquota ordinaria.

Normativa di riferimento

Per visualizzare il Regolamento Tasi cliccare su Amministrazione Trasparente sulla home page del sito web del Comune di Bagno a Ripoli, Disposizioni generali, Atti generali.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Tributi
Referente
Anna Rita Meriggioli - Filippo Salvadori - Simona Stondei - Eleonora Turrini
Indirizzo
Piazza della Vittoria, 1 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel
055 6390258 - 262 - 257
Fax
055 6390267
E-mail
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Orario di apertura
Clicca sul link esterno

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