Tosap - Tassa per occupazione permanente di suolo pubblico
Iter procedura
Dal 01/01/2021 la TOSAP è sostituita dal: Canone Unico Patrimoniale
Il cittadino che ha ottenuto la concessione permanente dall'Ufficio Polizia Amministrativa, di durata pari o superiore all'anno senza interruzioni, deve presentarsi agli uffici della Ditta concessionaria entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione per effettuare la denuncia ai fini dell'applicazione della Tosap (Tassa per occupazione permanente di suolo pubblico), utilizzando lo stampato per la "Dichiarazione Occupazione Spazi e Aree Pubbliche".
Nello stesso tempo (30 giorni dalla data di rilascio della concessione), deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione stessa.
Il versamento può essere effettuato tramite:
- conto corrente postale n. 9632775 intestato a Comune di Bagno a Ripoli Tosap
- IT-62-X-07601-02800-000009632775 intestato a Comune di Bagno a Ripoli Servizio Tesoreria Tosap
Per le concessioni rilasciate nel mese di dicembre, la denuncia e il pagamento devono essere comunque effettuati non oltre il 31 dello stesso mese.
Per gli anni successivi, la denuncia non è necessaria se non si sono verificate variazioni tali da generare un diverso ammontare della tassa dovuta.
È sufficiente effettuare il pagamento della tassa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Costi
Per le tariffe complete vedasi l'apposito prospetto riassuntivo.
La tassa non è dovuta quando l'ammontare del tributo è pari o inferiore a euro 5,16457.
Informazioni
Criteri di applicazione della tassa
La tassa viene commisurata all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati, o in metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
Non si procede alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso di più occupazioni inferiori al metro quadrato, la superficie tassabile risulta dalla somma delle più occupazioni.
Passi Carrabili
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo dell'area pubblica o area privata gravata da servitù pubblica, ai fini della tassazione si considera la superficie risultante dall'apertura più esterna moltiplicata per un metro lineare convenzionale.
I proprietari degli accessi carrabili o pedonali posti "a filo" con il manto stradale (passi a raso) possono presentare domanda di autorizzazione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.
Nel Comune di Bagno a Ripoli, la tariffa per i passi carrabili, sia a raso sia non a raso, è ridotta al 50%. L'autorizzazione non è onerosa.
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni:
- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere
- le vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati
- occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci
- gli impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
- le aree cimiteriali
- gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; per accesso, si intende qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, etc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o comunque utilizzati da disabili. L'esenzione è concessa per l'intera occupazione anche se utilizzata da più soggetti, a condizione che fra gli utilizzatori vi sia un disabile
- gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi
- le manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non superi i 10 metri quadrati
- commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune
- pur non essendo previsto esplicitamente dalla legge, l'amministrazione ha ritenuto di esentare anche le occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, destinate alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima
Esclusione dalla tassa
La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centri abitati.
Riduzioni di superificie
- le superfici che superano i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%
- per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1.000 metri quadrati
- per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie tassabile complessiva non può superare i 9 metri quadrati; l'eventuale superficie eccedente tale limite è calcolata in ragione del 10%
Per le riduzioni di tariffa si fa riferimento alle disposizioni di legge e al tariffario in vigore.
Maggiorazioni
Le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore rispetto a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.
Normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 "Testo Unico delle Imposte sui Redditi" art. 87, comma 1, lettera c)
- Legge 266/1991
- Legge Regionale 28/1993
Riferimenti e contatti
- Referente
- Ditta Step
- Indirizzo
- Via Matteotti, 33 - Bagno a Ripoli
- Tel
- 3388796690
- bagnoaripoli@stepservizi.net
- Orario di apertura
- vedi link esterno
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