Tosap - Tassa per occupazione Temporanea di suolo pubblico - Ricorsi
Descrizione
Dal 01/01/2021 la TOSAP è sostituita dal: Canone Unico Patrimoniale
Iter procedura
Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere presentato ricorso.
Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento o altro provvedimento, l'eventuale ricorso deve essere presentato al Concessionario (o al Concessionario e al Comune) secondo le procedure sotto indicate:
1) per le controversie di valore non superiore a € 3.000,00 – in cui è ammessa la difesa in proprio –, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile la notifica con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile oppure mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in plico senza busta o posta elettronica certificata (Pec) oppure tramite consegna diretta al Comune, che ne rilascia ricevuta
2) per le controversie di valore superiore a € 3.000,00, è necessario che, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 546/92, il ricorrente dia mandato a un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario e che la notifica avvenga obbligatoriamente ed esclusivamente con modalità telematiche all’indirizzo Pec. Il ricorso deve essere nativo Pdf: non può essere scansionato. Il file sarà poi convertito in Pdf/A e firmato digitalmente, trasformandolo così, nel formato P7m. La procura del contribuente, invece, dovrà essere sottoscritta in file separato con firma digitale ovvero olografa; nel qual caso, il documento dovrà essere stampato, firmato e scansionato. In entrambe le ipotesi, il file va trasformato in Pdf/A e firmato digitalmente (formato P7m)
Secondo l'art. 17 bis del Decreto Legislativo n. 546/92, modificato dal Decreto Legislativo n. 156/2015 e dal Decreto Legge n. 50/2017, nel caso in cui il valore della controversia sia non superiore a € 50.000,00 (avendo come riferimento il solo importo del tributo, escluso quindi interessi e sanzioni irrogate), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Dalla data di ricevimento del ricorso al Concessionario decorrono 90 giorni per la conclusione del procedimento di reclamo.
Il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, adita secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546/92, previo pagamento del contributo unificato, entro il termine di 30 giorni che decorre:
a) dal compimento dei 90 giorni, nel caso in cui non sia stato formalizzato alcun provvedimento in merito al reclamo e all'eventuale accordo di mediazione
b) dalla comunicazione del provvedimento che accoglie parzialmente il reclamo oppure del provvedimento che respinge l'istanza
Per le controversie di importo superiore a € 50.000,00, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, mediante deposito del ricorso stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, adita secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546/92, previo pagamento del contributo unificato, decorre dalla notifica del ricorso al Concessionario.
Costi
Il contributo unificato sui ricorsi tributari è dovuto in maniera scaglionata a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia (minimo € 30,00 fino al valore di € 2582,28; massimo € 1500,00 oltre il valore di € 200000,00).
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 546/1992
- Codice di Procedura Civile artt. nn. 137 e seguenti
- Decreto Legge 98/2011
Riferimenti e contatti
- Referente
- Ditta Step
- Indirizzo
- Via Matteotti, 33 - Bagno a Ripoli
- Tel
- 3388796690
- bagnoaripoli@stepservizi.net
- Orario di apertura
- vedi link esterno
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