Il diritto alla protezione civile è anche un dovere di solidarietà sociale, che trova un oggetto di tutela penale nell'omissione di soccorso e nelle molteplici sfaccettature della tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente.
La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 418 del 9 novembre 1992, ha sostenuto che "la protezione civile ha il fine di tutelare da eventi calamitosi beni fondamentali degli individui e della collettività". Per garantire ciò è necessaria la mobilitazione non solo dell’apparato pubblico della Protezione Civile, ma anche dei volontari e della collettività in generale.
NORMATIVA NAZIONALE
- Legge n.266 del 11 agosto 1991 - Legge-quadro sul volontariato
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile
- Legge n.100 del 12 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
NORMATIVA REGIONALE
- Legge n.67 del 29 idcembre 2003 - Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività
- Legge n.76 del 11 dicembre 2015 - Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla L.R. 67/2003