La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis, cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). È il caso dei Paesi americani.
La competenza a effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Se la persona risiede all’estero, è necessario rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per territorio, cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa.
È da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis deve avvenire tramite la presentazione del modulo Istanza di riconoscimento Jure Sanguis, in bollo, compilato, sottoscritto in ogni sua parte e con allegata tutta la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.
La consegna dell’istanza può avvenire con una delle seguenti modalità:
- per mail: servizidemografici@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
- posta elettronica certificata – comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (solo da Pec)
- servizio postale – Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria ,1 – 50012 Bagno a Ripoli;
- consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio relazioni con il pubblico (vedi link esterno per gli orari di apertura al pubblico)
- passaporto in corso di validità o carta di identità, se cittadino comunitario
- dichiarazione di presenza all’autorità di frontiera al momento dell’ingresso, se proveniente da Paesi non Schengen (timbro sul passaporto), o al questore entro 8 giorni, se proveniente da Paesi Schengen
Inoltre:
Documentazione (indispensabile) attestante la discendenza Italiana consistente in:
• estratto atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita (o, se la nascita è precedente al 1861, certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia e legalizzato dalla Curia vescovile e certificato di morte da cui risulta deceduto successivamente)
• atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del rivendicante
• atto di matrimonio dell’avo emigrato
• atti di matrimonio di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del rivendicante
• certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato
• certificato rilasciato dal consolato italiano del Paese di emigrazione che né gli ascendenti in linea retta né il rivendicante abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana
• indicazione esatta di tutti gli indirizzi di residenza, dell’avo e di tutti discendenti
Ulteriore documentazione che può essere necessario presentare
• se negli atti/certificati vengono riportate variazioni e rettifiche, è necessario allegare anche tutte le sentenza di rettifica e l’eventuale documentazione relativa alle variazioni
• atto di morte dell’avo e dei suoi discendenti
• in caso di scioglimento di un matrimonio, occorre presentare la sentenza di divorzio/scioglimento
A seconda dei casi specifici e a discrezione dell’ufficiale di stato civile, può essere richiesta ulteriore documentazione integrativa che dimostri l’effettiva discendenza.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FORMATA/EMESSA DA AUTORITÀ ESTERE DEVE ESSERE TRADOTTA E LEGALIZZATA
Nel caso in cui, negli atti/certificati, ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze devono essere rettificate a cura del richiedente dall’Autorità Straniera. Copia della sentenza di rettifica deve essere presentata insieme all’istanza.
Non saranno prese in considerazioni istanze non complete o con documentazione discordante.
Marca da bollo secondo valore vigente.
Per la trasmissione della cittadinanza è necessario che:
• l’avo sia nato dopo la proclamazione/annessione del Comune di nascita al Regno di Italia; se nato prima, deve essere deceduto successivamente
• l’avo e i suoi discendenti non abbiano rinunciato o perso la cittadinanza italiana; nel caso in cui ciò fosse avvenuto, la rinuncia o la perdita deve essere successiva alla proclamazione/annessione del Comune di nascita al Regno di Italia e deve essere avvenuta successivamente alla nascita del figlio che trasmette la discendenza
• nel caso di avo nato fuori dal matrimonio o di matrimonio non documentato, è necessario che il genitore che trasmette la discendenza abbia reso la dichiarazione di nascita; non è sufficiente la sola menzione nell’atto di nascita
• nel caso in cui il riconoscimento da parte del genitore che trasmette la cittadinanza sia avvenuto successivamente alla dichiarazione di nascita, occorre che lo stesso sia avvenuto in coerenza con le leggi italiane
• nel caso di discendenza da linea materna, la stessa è possibile solo se:
• padre ignoto o apolide o se il Paese estero del padre imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per iure soli (per nascita), e non per iure sanguinis, e il Paese di nascita del figlio non concedeva iure soli
• solo se nati dopo il 1° gennaio 1948
La verifica della trasmissione può inoltre essere soggetta a ulteriori accertamenti da parte dell’ufficio a seconda delle situazioni specifiche.
Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici in condizioni di parità con i coetanei italiani, ad esempio:
• essere iscritti alle liste elettorali e votare
• muoversi liberamente all'interno dei Paesi dell'Unione Europea
• accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici
Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza, non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti a essa connessi; tuttavia, alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra; quindi, se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine, sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.
Nel caso in caso vi siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e, più in generale, mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze devono essere rettificate a cura del richiedente dall’Autorità Straniera; copia della sentenza di rettifica deve essere presentata insieme all’istanza; in assenza, la documentazione non sarà considerata valida e l’istanza sarà respinta.
Non saranno prese in considerazione istanze parzialmente compilate o con documentazione incompleta o non conforme.
La dichiarazione di presenza permette di soggiornare regolarmente in Italia per tre mesi. Decorso tale tempo e in assenza della conclusione della pratica, deve essere richiesto in Questura il permesso temporaneo di soggiorno a uso riconoscimento cittadinanza.